Art. 2.
(Comunicazione del licenziamento e preavviso).

      1. Il recesso dal rapporto di collaborazione deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta.
      2. Quando non è stato stipulato il patto di prova o il relativo termine è scaduto, il licenziamento non disciplinare deve essere comunicato al lavoratore con un preavviso non inferiore a un periodo pari a tanti mesi quanti sono gli anni compiuti di anzianità di servizio del lavoratore nell'azienda, con un minimo di sei mesi e un massimo di dodici mesi.
      3. Dal momento della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo il lavoratore ha la facoltà di optare per la cessazione immediata del rapporto di collaborazione con conseguente incremento dell'indennità di licenziamento ai sensi del comma 1 dell'articolo 3.
      4. Quando il licenziamento è motivato dalla soppressione del posto di lavoro con corrispondente riduzione dell'organico aziendale, il datore di lavoro ha la facoltà di esonerare il lavoratore dalla prestazione dopo il primo mese del periodo di preavviso. In tale caso è dovuta al lavoratore una indennità sostitutiva pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell'ultimo anno di lavoro quanti sono i mesi del periodo residuo di preavviso. Tale indennità costituisce a tutti gli effetti parte integrante della retribuzione imponibile ai fini delle assicurazioni obbligatorie.
      5. Il termine di preavviso di cui al comma 2 è ridotto alla metà:

          a) nel rapporto di collaborazione autonoma di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

 

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          b) nei rapporti di collaborazione subordinata, anche del socio cooperatore, di cui sono titolari datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze meno di sedici lavoratori subordinati, ivi compresi gli eventuali soci cooperatori;

          c) nel caso di licenziamento di lavoratore che alla data della comunicazione del licenziamento ha raggiunto i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia.